Art. 1122Reclutamento degli atleti e degli istruttori

Il reclutamento degli atleti e degli istruttori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2215 del codice.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1122 · fonte su Normattiva