Art. 129 — Termini di iscrizione
Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni. Il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva