Art. 131Principi generali

Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili. L'Agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive e industriali di cui all'articolo 133, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 48 del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:

  • a)la programmazione strategica e operativa degli obiettivi;
  • b)il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
  • c)la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento;
  • d)la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita';
  • e)il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art131 · fonte su Normattiva