Art. 154 — Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni relative ai servizi militari:
- a)personale militare delle Capitanerie di porto:
- 1)studi e proposte allo Stato maggiore della Marina relativi all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa;
- 2)proposte allo Stato maggiore della Marina relative alle tabelle di assegnazione;
- 3)proposte allo Stato maggiore della Marina per l'impiego del personale da destinare in ambito Forza Armata, interforze o internazionale;
- 4)richieste di benestare allo Stato maggiore Marina per l'impiego in incarichi per i quali la posizione organica preveda un grado superiore a capitano di vascello o, limitatamente agli Ufficiali superiori, in incarichi validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento.
- 5)relazioni con lo Stato maggiore della Marina in materia di ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento;
- b)servizi militari riguardanti la gente di mare:
- 1)indicazione dei requisiti di indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;
- 2)preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;
- 3)accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;
- 4)provvedimenti disciplinari relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;
- 5)sovrintendenza, in concorso con le autorita' della Marina militare, alla esecuzione dei servizi di leva, ove ripristinato, e mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto;
- c)servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:
- 1)esecuzione delle disposizioni dello Stato maggiore della Marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante, durante le ostilita' o in situazioni di crisi dichiarata inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti;
- d)servizi militari riguardanti i porti mercantili:
- 1)preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata o di emergenza;
- 2)concorso con le autorita' della Marina militare o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata al Corpo delle capitanerie di porto: 2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti, laddove attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione dei relativi fondi; 2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorita' militari marittime;
- 3)sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare o con altre competenti, alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;
- 4)compilazione delle monografie logistiche dei porti;
- 5)tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato maggiore della Marina sara' ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle Capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva