Art. 172

[1]Ispettorato per il supporto logistico e dei fari L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato e' altresi' l'autorita' nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione. I compiti dell'Ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonche' adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:

  • a)per lo studio:
  • 1)elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
  • 2)elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;
  • 3)elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
  • b)per la pianificazione:
  • 1)formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
  • 2)fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso: 2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza; 2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile; 2.3) nella programmazione delle attivita' di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell' ufficio tecnico dei fari e delle zone fari; 2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;
  • c)per la direzione:
  • 1)emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
  • 2)definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalita' indicate nell'articolo 173;
  • 3)provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;
  • 4)provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
  • 5)emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
  • 6)fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici;
  • 7)fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;
  • d)per il controllo:
  • 1)curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;
  • 2)effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
  • e)per le relazioni:
  • 1)rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
  • 2)mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art172 · fonte su Normattiva