Art. 173Istituzione e scioglimento delle reggenze

L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facolta' di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresi' la facolta' di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:

  • a)la denominazione e la sede;
  • b)la data di istituzione o di chiusura;
  • c)i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui e' necessario, dalle coordinate geografiche;
  • d)il numero dei faristi assegnati;
  • e)il nome del reggente;
  • f)i mezzi terrestri e navali assegnati;
  • g)l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art173 · fonte su Normattiva