Art. 196Controllo da parte delle unita' navali

Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unita' navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art196 · fonte su Normattiva