Art. 296Bandiera in navigazione

Le unita' navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalita' prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare. Le unita' navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art296 · fonte su Normattiva