Art. 3 — Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno
Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno e' classificato «riservato» ed e' come tale conservato presso la segreteria del Consiglio. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e' stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva