Art. 32Risultato di amministrazione e fondo di riserva

Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. Del presunto avanzo di amministrazione si puo' disporre se e' dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti. I prelievi dal fondo di cui al comma 6, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art32 · fonte su Normattiva