Art. 334 — Onerosita' delle concessioni
Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva