Art. 364 — Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione
Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva