Art. 371Durata della concessione

La concessione dura otto anni, ed e' rinnovabile per una sola volta. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art371 · fonte su Normattiva