Art. 371 — Durata della concessione
La concessione dura otto anni, ed e' rinnovabile per una sola volta. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva