Art. 379Recupero coattivo

Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo 386, da notificare al concessionario. Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni. L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sara' incaricata ditta civile. Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art379 · fonte su Normattiva