Art. 387Finalita' del fondo-casa

Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art387 · fonte su Normattiva