Art. 411 — Programmazione della spesa
Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 306, comma 3, del codice.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva