Art. 416Visite agli stabilimenti militari di pena

Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art416 · fonte su Normattiva