Art. 458 — Personale trasferito
Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:
- a)le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile e alla situazione di famiglia;
- b)la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;
- c)gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche', nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;
- d)l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi. Se non e' possibile recuperare sugli assegni di attivita' spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva