Art. 516Magazzini

I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:

  • a)magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;
  • b)magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego e al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio. I magazzini di cui al comma 1, lettera a), sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:
  • a)magazzini principali se affidati a consegnatari principali;
  • b)magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono. I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art516 · fonte su Normattiva