Art. 552 — Nozione di inchiesta sommaria e formale
Si intendono per:
- a)inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
- b)inchieste formali quelle disposte quando la gravita' dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu' articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva