Art. 552Nozione di inchiesta sommaria e formale

Si intendono per:

  • a)inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
  • b)inchieste formali quelle disposte quando la gravita' dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu' articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art552 · fonte su Normattiva