Art. 591Doveri dei frequentatori dei corsi

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita' o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attivita' addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente. In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo puo' concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art591 · fonte su Normattiva