Art. 603 — Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi
Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 652 del codice, svolgono i corsi di formazione previsti dai medesimi articoli secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva