Art. 613 — Graduatorie di merito
Gli allievi che frequentano corsi di formazione con piani di studio suddivisi in fasi sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine:
- a)idonei agli esami intermedi o di recupero, nonche' ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volonta';
- b)idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva