Art. 626 — Convenzioni con le universita'
Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano puo' stipulare apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 623 e in conformita' con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva