Art. 647 — Equipollenza del corso normale di Stato maggiore
L'equipollenza al corso normale di Stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali e' determinata dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva