Art. 667 — Ufficiali dei ruoli delle armi dell'Aeronautica militare
Gli ufficiali dell'Aeronautica militare dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. In particolare:
- a)gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attivita' di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione e al loro funzionamento;
- b)gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva