Art. 709 — Tendenza di carriera
Le qualita', le capacita' e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all'articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva