Art. 730Servizi regolati da consegna

La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art730 · fonte su Normattiva