Art. 742Licenze e permessi

Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica competente puo' concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art742 · fonte su Normattiva