Art. 752 — Navi da guerra e unita' navali
La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare. Nella presente sezione per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva