Art. 800 — Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali
Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, del codice, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione per il prescritto parere.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva