Art. 804 — Facolta' della Commissione consultiva
La Commissione consultiva, se non ritiene sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, puo' sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva