Art. 820Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali e' concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta. Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art820 · fonte su Normattiva