Art. 821Cessazione della incapacita' per riabilitazione

La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1425, comma 2, del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione. Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art821 · fonte su Normattiva