Art. 83 — Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza
Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Il Comitato e' composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo e' determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri e' disciplinata dall'articolo 88. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva