Art. 837

Concessione ((ripetuta)) La concessione della croce al merito di guerra puo' essere ripetuta se il decorato acquista nuovi titoli di benemerenza. Non si puo' mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni. Le concessioni sono sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra, apponendo sul relativo nastro o nastrino una stella d'argento per le concessioni successive. Nei brevetti che si riferiscono a concessioni successive deve sempre risultare il numero progressivo di queste.

Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art837 · fonte su Normattiva