Art. 841 — Presupposti
La «Medaglia militare al merito di lungo comando» e' conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in piu' riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:
- a)medaglia d'oro: 20 anni;
- b)medaglia d'argento: 15 anni;
- c)medaglia di bronzo: 10 anni. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed e' calcolato con le norme di cui all'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva