Art. 911 — Modalita' e periodicita' delle riunioni
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Le riunioni hanno luogo nelle ore di servizio e sono a tutti gli effetti attivita' di servizio. Se l'ordine del giorno non e' esaurito, il presidente, su deliberazione dell'assemblea, ne rinvia la continuazione ad altra data. Di regola i COBAR si riuniscono almeno una volta al mese, i COIR almeno una volta ogni due mesi, le sezioni COCER e il COCER interforze almeno ogni tre mesi.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 17 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva