Art. 932 — Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza
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Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478, comma 5, del codice, devono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorita' provvede senza attendere il parere.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 28 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva