Art. 941-bis — Diritto di associazione sindacale
Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice e' esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice, ad eccezione:
- a)dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice;
- b)degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
- c)del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva