Art. 941-novies — Revoca della delega
((Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.)) ((Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validita' al 31 dicembre dell'anno in cui e' comunicata la variazione dell'ammontare del contributo.))
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva