Art. 941-septies-decies — Diritto di visita alle strutture e ai reparti
1. ((Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM e' riferita. Nel caso di enti interforze, la visita e' consentita solo se l'APCSM e' rappresentativa del personale in forza ai predetti enti.)) 2. ((L'attivita' di visita di cui al comma 1 non puo' interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ne' comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. E' comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative.))
Testo vigente dal 18 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva