Art. 979 — Obblighi degli arruolandi
Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i centri di mobilitazione per i sottufficiali e la truppa. L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che sono stati ammessi a far parte del personale direttivo e di assistenza decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina. Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti alle disposizioni del codice e del presente regolamento anche se non ritirano il decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta. Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva