Art. 981 — Comunicazioni matricolari
Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva