Art. 986 — Corrispondenza dei gradi gerarchici
La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate e' la seguente:
- a)personale direttivo (ufficiali):
- 1)maggiore generale della Croce rossa italiana: brigadiere generale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2)colonnello della Croce rossa italiana: colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3)tenente colonnello della Croce rossa italiana: tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 4)maggiore della Croce rossa italiana: maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 5)cappellano capo della Croce rossa italiana: cappellano militare capo delle Forze armate;
- 6)capitano della Croce rossa italiana: capitano e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 7)cappellano della Croce rossa italiana: cappellano militare addetto delle Forze armate;
- 8)tenente della Croce rossa italiana: tenente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 9)sottotenente della Croce rossa italiana: sottotenente e gradi corrispondenti delle Forze armate.
- b)personale di assistenza (sottufficiali):
- 1)maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2)maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3)maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 4)sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 5)sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- c)personale di assistenza (truppa):
- 1)caporal maggiore della Croce rossa italiana: caporal maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 2)caporale della Croce rossa italiana: caporale e gradi corrispondenti delle Forze armate;
- 3)milite della Croce rossa italiana: soldato e posizioni corrispondenti delle Forze armate.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva