Art. 995Vice-ispettrice e capo-gruppo

A ognuno dei comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice-ispettrice. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali e' addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o piu' vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio. Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'. A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, e' addetta una capo-gruppo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art995 · fonte su Normattiva