sezione IV — I PROCEDIMENTI ELETTORALI
- Art. 885 — Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni
- Art. 886 — Posti di votazione
- Art. 887 — Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio
- Art. 888 — Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti
- Art. 889 — Norme particolari per l'elezione dei consigli di base di rappresentanza
- Art. 890 — Norme particolari per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza
- Art. 891 — Norme particolari per l'elezione del consiglio centrale di rappresentanza
- Art. 892 — Propaganda