Art. 102
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1999, N.377))13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 settembre 1999, n.377
13Il D.P.R. 30 settembre 1999, n.377 ha disposto (con l'art.8) che:" Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti."
Testo vigente dal 12 novembre 1999, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva