Art. 46

[1]Figli equiparati ai legittimi

[2]I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di eta' da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagiono' la morte del militare o del civile.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art46 · fonte su Normattiva