Art. 64

[1]Genitore rimasto privo di prole

[2]Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della meta'. Il genitore che abbia perduto l'unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art64 · fonte su Normattiva